Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiare di un reddito calcolato in base ai parametri del ricongiungimento familiare.
La più recente giurisprudenza ha affermato che il reddito in questione può derivare anche da contratti di lavoro a tempo determinato o cd. "contratti atipici".
Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che anche il familiare del lungo soggiornante deve dimostrare di aver risieduto per un periodo di cinque anni prima di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questa è, secondo la Corte, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella direttiva n.109/2003 sullo status dei lungosoggiornanti, disposizioni che non consentono deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli stati membri di adottare norme più favorevoli. La decisione in questione avvalla, dunque, un orientamente restrittivo in contrasto con alcune decisioni di giudici nazionali che avevano invece ritenuto non necessaria la previa residenza quinquennale del familiare.
I parametri di reddito per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi di quelli richiesti per il ricongiungimento familiare.
L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 è pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità).
Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui
La costante giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio. Lo straniero che abbia presentato la domanda oltre tale termine ha diritto che la stessa sia valutata dall'Amministrazione che terrà conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge senza pervenire al rigetto dell'istanza per il solo fatto del ritardo. Quindi fino all'esito del procedimento di rinnovo, anche chi ha presentato in ritardo la richiesta si trova nella stessa situazione di chi ha invece presentato la richiesta entro il sessantesimo giorno.
Allo straniero che sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo sono assicurati tutti i diritti connessi alla regolarità del soggiorno (iscrizione al SSN, iscrizione al Centro per l'impiego, assunzione con contratto di lavoro, ecc..).
Recentemente il D.L. 24.1.2012 (cd. "Decreto Monti") ha modificato l'art. 5 del T.U.Immigrazione introducendo il comma 9 bis che prevede che:
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma (rilascio del permesso di soggiorno rinnovato), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (come modificato dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011)