L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):

  • percorso giudiziario: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subìti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;
  • percorso sociale: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all’assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell’ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.
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Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.

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Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.

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Il programma garantisce alla vittima, in via transitoria (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi), adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza sino al raggiungimento di una situazione di completa integrazione abitativa, lavorativa e sociale.

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Gli unici soggetti autorizzati a prendere in carico le vittime di tratta nello svolgimento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono i Servizi Sociali degli enti locali, nonché gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (l’iscrizione al Registro attesta la solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri).

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La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.
In particolare, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l’inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al “genere” e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d’origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti.
In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.

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La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande.

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L’audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida.
L’intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale.

L’intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l’esame. L’ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all’esito, dove ritenuto opportuno, invierà̀ una nota di feedback alla Commissione contenente gli elementi utili alla prosecuzione del procedimento. Ricevuta la nota, la Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.
Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l’andamento del programma e, all’esito, la Commissione assume la decisione.

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La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.
Tuttavia, nel caso in cui l’incolumità della vittima non sia a rischio, l’accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.

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