Stampa questa pagina
- il soggiorno regolare da almeno cinque anni nel territorio italiano (Sentenza della Corte di Giustizia europea (C-469/13) del 17 luglio 2014);
- la disponibilità di un reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi) secondo i criteri stabiliti per il ricongiungimento familiare (reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare);
- la disponibilità di un alloggio idoneo secondo determinati requisiti, non richiesto nei casi di straniero titolare di protezione internazionale. Si richiede che l’alloggio soddisfi i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla azienda sanitaria locale.