Nel caso in cui venga rilevata la presenza in Italia di un MSNA, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza che siano venuti a contatto con lui ne danno immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. La comunicazione va trasmessa anche alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro, a fini di censimento e monitoraggio.
Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il ruolo del tutore può essere affidato al sindaco o all’assessore alle politiche sociali o un privato cittadino.
La L.47/2017 ha istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di MSNA (di regola massimo tre minori per tutore).