I cittadini extraeuropei regolarmente residenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno.
Non possono presentare domanda di ricongiungimento familiare:
Il diritto all’unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei.
Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che si trovano nel Paese di origine.
Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.
Si tratta di un permesso di soggiorno che viene rilasciato al cittadino straniero, già residente ad altro titolo, per svolgere le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza (es. riconoscimento della cittadinanza per nascita in presenza di ascendenti cittadini italiani).
Il cittadino straniero nato in Italia puo' fare la dichiarazione di elezione (cioè dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana) al compimento dei 18 anni a condizione che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia fino alla maggiore età. La dichiarazione di elezione deve essere fatta davanti all’ufficiale di stato civile entro il compimento dei 19 anni. In relazione al mantenimento della residenza in Italia fino alla maggiore età non è obbligatoria la mancanza di interruzioni dell’iscrizione anagrafica ma l’interessato puo' provare in altro modo la continuità della sua presenza in Italia.
Il Comune di residenza ha l’obbligo di inviare comunicazione scritta ai residenti che si trovino nelle condizioni di presentare la dichiarazione di elezione.
Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale (o familiare) per i 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a:
Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.
La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione.
Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
La domanda è valutata dal Ministero dell’Interno e il provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Repubblica.
I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall’art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:
La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non puo' essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall’Italia.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato o trovato in stato di abbandono in Italia i cui genitori rimangano ignoti.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da entrambi genitori apolidi.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da genitori cittadini di uno Stato la cui legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori. Deve trattarsi di una impossibilità totale di acquistare la cittadinanza del genitore quindi non si applica se l’acquisto della cittadinanza dei genitori è possibile attraverso dichiarazione di volontà o altri adempimenti amministrativi.
Lo sportello Extra-Titoli offre supporto al riconoscimento in Italia dei titoli di studio e delle competenze professionali conseguiti all’estero.
In particolare fornisce informazione e orientamento su: