Nuove generazioni

La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:

  1. la fotocopia integrale del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
  2. la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  3. la fotocopia del codice fiscale;
  4. il certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  5. la certificazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari;
  6. la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  7. la fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione di fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita;
  8. la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, in caso di richiesta anche per i familiari;
  9. quattro fotografie formato tessera.
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Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

  1. i titolari di permesso di studio o formazione professionale;
  2. i titolari di permesso per protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari di permesso per casi speciali, per calamità, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale;
  3. i richiedenti la protezione internazionale o la protezione speciale;
  4. i titolari di permessi di soggiorno per volontariato, soggiorno per motivi diplomatici o missione speciale;
  5. i titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo
  6. godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale;
  7. i cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri a, b, c e d sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.

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I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:

  1. il soggiorno regolare da almeno 5 anni nel territorio italiano. Le assenze dello straniero dal territorio non interrompono la durata del periodo di cui alla lettera a) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente i 10 mesi nel quinquennio;
  2. la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.
Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per i titolari di protezione internazionale e per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca.

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È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea.

È valido per 10 anni ed è automaticamente rinnovato alla scadenza previa presentazione della domanda corredata da fotografie e costituisce documento personale di identificazione. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni.  L’amministrazione deve rilasciarlo entro 90 giorni dalla richiesta.

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Il beneficio assumeva la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare era composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Poteva essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivessero con una o più persone di età inferiore se queste si trovano in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

La Pensione di Cittadinanza si rinnovava in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda e durava quindi al sussistere dei requisiti di reddito.

Valgono le stesse considerazioni di cui sopra per gli eventuali procedimenti di recupero o penali pendenti.

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L’assegno spetta:

  • ai lavoratori dipendenti (e in tal caso viene pagato tramite il datore di lavoro);
  • ai disoccupati titolari di NASPI;
  • ai pensionati da lavoro dipendente.

La legge non richiede che il familiare sia “a carico” o sia convivente, ma prevede una rilevante differenza tra italiani e stranieri a seconda del luogo in cui i familiari risiedono:

  • i cittadini italiani possono computare nel nucleo anche il familiare residente all’estero;
  • i cittadini stranieri possono computare nel nucleo familiare solo i familiari (conviventi o non conviventi) residenti in Italia, salva l’esistenza di specifiche convenzioni con i paesi di origine.

A seguito di due sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 novembre 2020 e della sentenza Corte Cost. 67/2022, questo trattamento differenziato è stato dichiarato in contrasto con le direttive UE sui titolari di permesso di lungo periodo e sui titolari di permesso unico lavoro. Pertanto i titolari di questi due tipi di permesso possono ora ottenere, per i 5 anni antecedenti la domanda, il pagamento degli assegni in relazione ai familiari residenti in Patria o comunque all’estero, producendo i documenti indicati nella circolare INPS n. 95 del 2.8.2022, nei limiti delle effettive possibilità di reperimento della documentazione dello stato estero.

In caso di risposta negativa dell’INPS devono proporre ricorso amministrativo e poi ricorso al giudice, rivolgendosi a patronati e associazioni.

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Spetta alle donne lavoratrici che non percepiscono l’indennità di maternità ordinaria e che abbiano requisiti contributivi minimi (la lavoratrice deve infatti far valere o tre mesi di contribuzione nel periodo tra 18 e 9 mesi antecedenti il parto, oppure tre mesi di lavoro anche in periodi antecedenti purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto).

Se ci sono questi requisiti contributivi è conveniente chiedere questa indennità e non l’indennità di maternità "dei Comuni", perché questa è di importo più elevato (per il 2024 € 2.488,14).

Per quanto riguarda i titoli di soggiorno, valgono le medesime questioni sopra esposte per l’indennità di maternità dei Comuni.

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La prestazione (introdotta con legge n. 46/21 e con d.lgs. 230/2021) è entrata in vigore il 1° marzo 2022 ed è attribuita alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età o, al ricorrere di determinate condizioni, fino ai 21 anni di età; in caso di disabilità del figlio, l’assegno unico è riconosciuto senza limiti di età.

Per figli “a carico” si intendono quelli inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE e dunque, se minorenni, i figli che convivono con i genitori; i figli maggiorenni (18-21 anni) sono considerati a carico anche se non conviventi, purché siano a carico ai fini IRPEF (quindi con redditi inferiori a 4.000 euro), non siano sposati e non abbiano figli.

L’importo è stabilito in base al valore ISEE del nucleo familiare e al numero figli, tra un minimo di 57 euro e un massimo di 199 €. L’AUU assorbe quasi tutte le altre prestazioni a sostegno della famiglia, ovvero: premio alla nascita o all’adozione, assegno al nucleo familiare, assegno di natalità - cd. bonus bebè, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni (restano applicate le detrazioni per i figli 21 – 24 anni se studenti e quelle per il coniuge a carico).

A differenza dei precedenti assegni al nucleo familiare, si tratta di una prestazione “universale” cioè non più collegata alla condizione di lavoratore: spetta quindi anche a lavoratori autonomi e disoccupati.

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Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).
È previsto altresì che il soggetto promotore assicuri il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile.

Esistono due tipi di tirocini:

  • i tirocini “curriculari”, rivolti a giovani che frequentino un percorso di istruzione o formazione, finalizzati a integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dai Regolamenti di istituto o di ateneo, promossa da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo formativo in un ambiente di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni (in materia di elementi qualificanti, modalità di svolgimento dell’attività, indennità minima, etc).
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Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all’interno di un’abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L’assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l’inclusione o meno del vitto e dell’alloggio, la collocazione dell’orario di lavoro.
L’assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps attraverso apposita procedura online.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e la Certificazione Unica al termine dell’anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell’unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Nel caso vengano svolti unicamente piccoli lavori domestici (quali lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare) è possibile per i datori di lavoro persone fisiche ricorrere allo strumento del Libretto di Famiglia.

Si tratta in sostanza di un "portafoglio" telematico gestito dalla piattaforma telematica dell'INPS in cui il datore di lavoro versa gli importi di denaro e l'Inps provvede poi a riversare al prestatore del servizio quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute, dopo circa 15 giorni, con un compenso minimo prefissato di € 10 lordi (che comprendono € 8 di retribuzione, contributi e assicurazione INAIL).

Ricorrono però dei limiti economici annui, ovvero: € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, € 10.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

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