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La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante. 

pdfCassazione n. 26089/2022

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Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento. 

pdfConsiglio di Stato n. 3578/2022

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Con il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, il Governo dà attuazione alla decisione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022 che ha conferito la protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 fennraio 2022 e giunti in Italia a partire dalla stessa data. La tutela è, inoltre, conferita ad apolidi ed a cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 oppure che soggiornavano sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.  A coloro che si trovano in questa situazione verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno e revocabile nel caso venga meno lo stato di emergenza. RImangono, dunque, esclusi coloro che soggiornavano in Ucraina con un permesso di soggiorno temporaneo. Il permessoper protezione temporanea consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. ll titolare può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della protezione temporanea. Il D.P.C.M. regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini già presenti in Italia. Quelli con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno  fare ritorno in Ucraina al fine di prestare soccorso ai familiari e tornare in Italia. Nel caso di richiesta di di cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, i cittadini ucraini sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.

pdfDpcm 28 marzo 2022

 

 

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Con la Circolare Interministeriale n. 2477 del 16 marzo 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2022  il termine per presentare le istanze di ingresso dei cittadini non comunitari inseriti in progetti di formazione all’estero e quello per la presentazione delle istanze di conversione in permesso di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno ad altro titolo. Questo perchè al precedent termine del 17 marzo 2022 le quote non risultavano completamente impiegate.

pdfCircolare 16 marzo 2022

 

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Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.

pdfTAR Puglia Sentenza n. 270/2022

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E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.

In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.

pdfDecreto Flussi_2022pdfCircolare interministeriale Flussi 2022

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La Corte Costituzionale, nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme relative al cd. “bonus bebè” e dell’assegno di maternità nella parte in cui escludono dalla concessione dei due benefici coloro che non siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo invece che possano ottenerlo anche i titolari di permesso valido per lavoro di durata superiore a sei mesi.

pdfComunicato Corte Costituzionale 12 gennaio 2022

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Online i materiali relativi al terzo appuntamento del ciclo di formazione giuridica "Approfondimenti tematici sul decreto legge n.130/2020 recante nuove disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale". Nel terzo incontro, curato dalle avv. Alessia Pasero e Margherita Limoni, viene posto un focus specifico sulla conversione del titolo di soggiorno e i diritti in fase di conversione e rinnovo del titolo; nuova protezione speciale; prassi operative con accenni al recente indirizzo della Commissione Territoriale di Torino in materia di protezione speciale; prassi appicative per le richieste di appuntamenti per il titoli di soggiorno nelle varie questure del territorio.

Guarda la registrazione

 

Materiali:

pdfRinnovo e conversione del titolo di soggiorno | Introduzione generale sulla procedura ed i diritti ad essa collegati. Modifiche introdotte dal D.L. 130/2020  - avv. Margherita Limoni

pdfLe modifiche introdotte dal D.l. 130/2020 | Le nuove disposizioni in materia di immigrazione. La nuova disciplina dei permessi di soggiorno e la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro - avv. Alessia Pasero

 

Per tutte le informazioni vai alla sezione dedicata al progetto SOFIA

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La Commissione Nazionale Asilo ha emanato una lunga circolare in tema di applicazione delle disposizioni in tema di protezione speciale, a seguito delle disposizioni introdotte con la L. n. 173/2020.

Nella nota si affronta la questione relativa alla presentazione della domanda di protezione speciale che sarà consentita anche in maniera diretta al Questore contariamente a quanto affermato in una precedente nota del Ministero dell'Interno.  Inoltre, vengono fornite indicazioni in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio della nuova forma di protezione e in relazione alla valutazione delle domande pendenti in base ai dettami della nuova normativa.   

pdfCircolare CNA 19 luglio 2021

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