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Sufficiente la dimora abituale per l’accesso dei richiedenti asilo alle politiche attive del lavoro

Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

pdfComunicazione ANPAL

 

Si allo svolgimento dell’attività lavorativa nell’attesa del permesso per motivi familiari

Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.

pdfCircolare n. 4079 del 7 maggio 2018

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