Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per il ricongiungimento di un minore con la madre, titolare di protezione internazionale. Il figlio era, infatti, rimasto nel paese di origine in condizione di minore non accompagnato e, nonostante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, l’Ambasciata non aveva provveduto al rilascio del visto. Il Giudice ha, dunque, affermato il principio secondo il quale il diritto all’unità familiare deve essere sempre salvaguardato, soprattutto in presenza di un minore, ed ha confermato che l’ordinamento, in particolare l’art. 25 Regolamento (CE) 810/09 consente, senza ulteriori disposizioni di attuazione, il rilascio di un visto di carattere umanitario anche in deroga alle disposizioni generali.
Il 13 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri contenente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020. Il provvedimento prevede le seguenti quote di ingresso: a) 12.850 lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Nell'ambito di questa quota sono riservati 6.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Le quote rimanenti sono ripartite tra ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela e ingressi di cittadini non comunitari per lavoro autonomo, nonché tra conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo (per es. studio, formazione, lavoro stagionale) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 ottobre; b)18.000 lavoratori per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero cittadini per i cittadini dei Paesi elencati precedentemente. Le istanze potranno essere inviate a partire dalle ore 9 del 27 ottobre.
Circolare Interministreriale Decreto Flussi 2020
Dal 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice di visti di ingresso per soggiorni brevi nell’Unione Europea. Le nuove disposizioni prevedono, tra l’altro, l’aumento delle tariffe per il rilascio dei visti per turismo o affari per l’Area Schengen. In particolare, il costo standard passa da 60 a 80 euro mentre passa da 35 a 40 euro per i richiedenti con età compresa dai 6 ai 12 anni, rimangono esclusi dal pagamento i minori di 6 anni, studenti e ricercatori.
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 21 febbraio 2019, ha ordinato il rilascio di un visto per motivi umanitari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 in favore di un minore non accompagnato che si trovava in Libia. Il ragazzo aveva intrapreso da solo il viaggio per raggiungere la madre regolarmente residente in Italia ma era stato prima detenuto e poi bloccato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Egli era però in contatto con la madre e con operatori umanitari che lo avevano identificato. Il Giudice, su ricorso della madre, ha affermato la diretta applicabilità dell’art. 25, Regolamento CE 810/09 ed ha, quindi, ordinato il rilascio del visto sia in ragione della tutela del diritto all’unità familiare sia del diritto alla salute del minore.
Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.
Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.