Notizie e Appuntamenti

ll Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L 'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.

pdfCircolare protezione umanitaria

 

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La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con la Circolare dell’8 agosto 2018, ha affermato la necessità di dare attuazione alla norme previste dalla L. 46/2017 in tema di notifica via PEC dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Com’è noto l’entrata di vigore della procedura che prevede le notifiche ai richiedenti asilo tramite PEC con consegna del provvedimento da parte del responsabile del centro o la struttura ove questi sia accolto era stata sospesa con la Circolare del 10 agosto 2017. Ora la Commissione Nazionale chiede alle Commissioni territoriali di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il nominativo del responsabile del servizio di notificazione entro il 31 agosto 2018. L’avvio della procedura è fissato per il 30 settembre 2018.

pdfCircolare Notificazioni PEC

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Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in Via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita.
A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione.

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I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l’idoneità abitativa dell’alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.

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Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di novanta giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.

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Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.
La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T.U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.
Il titolare di protezione internazionale ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo. Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l’esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l’assenza di documenti probatori i vincoli familiari.

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Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.

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Con la Legge 173/2020 è stata stabilita la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in presenza delle condizioni previste dalla legge per questi titoli di soggiorno.

Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.

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Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare una ricevuta attestante la formalizzazione della domanda, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.

La presentazione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi in cui il ricorso è proposto:

  • da richiedente protezione internazionale nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento;
  • avverso la decisione che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
  • avverso la decisione di rigetto per manifesta infondatezza;
  • avverso la decisione adottata nei confronti di richiedente la protezione internazionale proveniente da un Paese di origine sicuro;
  • avverso la decisione che ha ritenuto che il richiedente la protezione internazionale abbia presentato la domanda in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
  • da richiedente la protezione internazionale sottoposto a procedimento penale o condannato anche con sentenza non definitiva per alcuni specifici reati o si trova nelle condizioni previste dall’art. 6, co. 2, lettere a), b) e c), d.lgs. n. 142/2015.

In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza.

La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di protezione internazionale reiterata, o nel caso di prima domanda reiterata presentata però in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.

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