Notizie e Appuntamenti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11312/2019 depositata il 26 aprile 2019 è intervenuta nel caso di un cittadino pakistano che si era visto respingere il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale dal Tribunale di Lecce. Nella sentenza la Corte afferma che il Giudice chiamato a valutare la domanda di asilo ha l’obbligo di accertare la situazione reale del paese di provenienza in modo che ciascuna richiesta venga valutata in base alla situazione aggiornata del paese di origine. Non sono, dunque, ammesse formule stereotipate e generici riferimenti a fonti internazionali ma il Giudice è tenuto a specificare le fonti in base alle quali abbia proceduto a detto accertamento.

pdfCassazione n. 11312/2019

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osare speranzaTre storie a fumetti per raccontare percorsi di vita e di inserimento sociale di richiedenti asilo, ma soprattutto di uomini, donne e bambini giunti in Italia con motivazioni e percorsi diversi e accomunati dallo stesso iter burocratico e dal desiderio di avere un futuro nel nostro Paese. Ciascun racconto è ispirato ad una storia vera e illustra le attività di accoglienza e supporto ai percorsi di integrazione che devono essere garantite secondo i principi costituzionali riportati nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione.

 

 

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Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 18 marzo 2019, si è espresso sulla nuova disposizione introdotta dall’art. 13 del D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Il Giudice ha, in primo luogo, affermato che la norma in questione non introduce, neppure in forma implicita, un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo poiché non ha modificato la norma generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero prevista dall’art. 6, co. 7 del D.Lgs. 286/98. Proprio tale disposizione prevede che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, si considera dimora abituale l’ospitalità documentata da oltre tre mesi in un centro di accoglienza. Ne consegue che il richiedente asilo, trascorsi tre mesi presso il centro, ha diritto all’iscrizione come dimorante presso la struttura. Il Tribunale, poi, aggiunge che il richiedente asilo assume la sua qualità di regolarmente soggiornante al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale (e come conseguenza otterrà poi il rilascio di un permesso di soggiorno). La norma introdotta dal D.L. Sicurezza deve, dunque, essere interpretata nel senso che il titolo necessario per l’iscrizione anagrafica non è il permesso di soggiorno ma la documentazione comprovante la presentazione della domanda di asilo (cd. Modello C3 o altra ricevuta rilasciata dalla Questura).

pdfTribunale Firenze 18 marzo 2019

 

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Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.

pdfTribunale TORINO 16 gennaio 2019

pdfTribunale TORINO 25 gennaio 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione n. 4890/2019

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Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.

pdfCircolare Accglienza SIPROIMI

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È un permesso di soggiorno concesso dal Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto territorialmente competente a coloro che compiono atti di particolare valore, esponendo la propria vita ad un manifesto pericolo per salvare persone, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per  ristabilire l'ordine pubblico, per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori, per mantenere forza alla legge, per progredire la scienza od in genere per bene dell'umanità o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.Il permesso ha durata di 2 anni, è rinnovabile, consente di studiare o di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

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È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il titolo ha durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni che hanno determinato il rilascio ed è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018.

Il titolo di soggiorno per calamità consente l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

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È un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che cui confronti non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, ma nei cui confronti la Commissione Territoriale ritenga sussistenti altri pregiudizi in capo soggetto meritevoli di tutela, in caso di rimpatrio dello stesso nel paese di origine. In particolare, la norma che regola le ipotesi in cui può essere attribuito un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, protegge la persona dall'espulsione  o dal   respingimento verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua,  di  cittadinanza,  di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o  sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un  altro  Stato  nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui una persona debba essere estradata verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 tenendo conto anche dell'esistenza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

L’istituto della protezione speciale, per come modificata dalla L. 173/2020 esclude espressamente la possibilità di allontanamento del soggetto dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, l’amministrazione deve obbligatoriamente tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine”.

L’attuale assetto normativo, sottolinea come il legislatore abbia inteso riconoscere una forma di protezione interna, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, protetti a livello costituzionale ed internazionale ed oggi espressamente estesi anche al rispetto della vita privata e familiare.

Ove ricorrano i presupposti sopra indicati, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che reca la dicitura “protezione speciale”.  

Il permesso per protezione speciale, come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018 ha durata biennale e può essere convertito in altro titolo di soggiorno.

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, può altresì essere formalizzata dall’interessato direttamente innanzi alla Questura territorialmente competente, esternamente alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Nazionale Asilo, ha invero fornito alle Questure chiare indicazioni sulla procedura interna da seguire in questo caso, affermando, quanto ai relativi percorsi, la necessità di trasmissione da parte delle Questure ai competenti Collegi Territoriali al fine di ottenere un parere, la cui natura è obbligatoria e vincolante poiché il legislatore ha delineato un procedimento ad hoc del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale la cui titolarità è per l’appunto rimessa alle Questure nell’ambito del quale, però, il Collegio riveste una determinante funzione decisionale essendo chiamato ad esprimere un parere.

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22 gennaio 2019 ore 14 – 17

Sala Lia Varesio - ATC corso Dante 14 - Torino


Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
a cura di ASGI

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