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Si alla protezione umanitaria se il richiedente ha lasciato il proprio paese quando era ancora minorenne.

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza dal 19 dicembre 2016, pur affermando che la situazione del Gambia, paese di provenienza del richiedente, non integra i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ha tuttavia ritenuto che la stessa sia caratterizzata da molteplici e gravi violazioni dei diritti umani. Il Giudice, dunque, proprio in ragione di tale situazione, ha deciso di riconoscere la protezione umanitaria, avendo riguardo del fatto che il ricorrente ha lasciato il proprio paese da minorenne e non conserva alcun legame familiare in quel territorio.

pdfTribunale Torino 19.12.16