Con la sentenza n. 281 del 3 marzo 2016, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso presentato avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età in permesso di soggiorno per lavoro. Nel caso in esame, il richiedente, entrato in Italia all’età di 17 anni, aveva ottenuto un permesso per minore età nonostante fosse stato affidato allo zio tramite kafala. Poichè, dunque, egli si trovava in Italia unitamente ad un adulto di riferimento, a parere del Tribunale, non poteva essere considerato un minore non accompagnato e la Questura avrebbe dovuto concedergli il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro indipendentemente dalla presenza degli ulteriori requisiti quali l’inserimento, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.