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Permesso di soggiorno per attesa occupazione di un anno a partire dall’ultimo lavoro

La sentenza n. 5715 del Consiglio di Stato, depositata il 17 dicembre 2015, ribadisce l’importante principio secondo il quale, in applicazione dell’art. 22, comma 11, del D. Lgs. 286/98, lo straniero che perde il posto di lavoro ha sempre diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo non inferiore ad un anno e, quindi, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La proroga di un anno deve essere concessa a partire dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro.pdfConsiglio di Stato n. 5715/15