Con la sentenza n. 1530 del 30 settembre 2015, il TAR Piemonte ha ribadito che, ai sensi del comma 6 dell’art. 14 del DPR 394/99, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro solo prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico. Non è dunque prevista dalle disposizioni vigenti la possibilità di chiedere dapprima il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e solo successivamente rivolgersi allo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta alla conversione. Il Tribunale osserva, infatti, che se è vero che i termini relativi al rinnovo del permesso di soggiorno (e quindi anche alla sua conversione) non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, tuttavia è necessario evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell'interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione.