Stampa questa pagina

No al trattenimento se mancano ragionevoli prospettive di rimpatrio

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19201 del 28 settembre 2015 stabilendo che il Giudice di Pace, ai sensi della Direttiva 2008/115/CE, è tenuto a valutare, oltre ala legittimità del provvedimento di espulsione presupposto anche le sussistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio. Nel caso in cui non vi siano possibilità concrete di effettuare l’allontanamento, il trattenimento diviene illegittimo. Nel caso in esame si trattava di una donna apolide di fatto, priva passaporto e residente in Italia da oltre 20 anni per la quale risultava, dunque, impossibile l’accompagnamento nel paese di origine.

pdfCorte di Cassazione 28 settembre 2015