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Chiarimenti in tema di stipula e verifica dell’accordo di integrazione

Con la Circolare del 30 settembre 2015, il Ministero dell’Interno ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla fase di verifica dell’adempimento dell’accordo di integrazione. In particolare, il Ministero ha confermato che nel caso in cui al termine del periodo totale di validità dell’accordo di integrazione (due anni + un anno di proroga) il numero dei crediti sia inferiore a 30, l’accordo andrà chiuso per inadempimento parziale e non per inadempimento, dando così la possibilità alle Questura di concedere, comunque, il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una valutazione discrezionale. La Circolare chiarisce, invece, che in base al D.P.R. n. 179 del 2011, l’inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori comporta la perdita totale dei crediti, salvo il caso in  cui l’interessato sia in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché quest’obbligo venisse rispettato. Infine, nella Circolare si affronta il caso in cui lo straniero abbia lasciato l'Italia prima della scadenza del permesso di soggiorno per poi rientrare con un nuovo visto come accade per l’ingresso per casi particolari di cui all’art. 27 del T.U. Immigrazione. Sul punto il Ministero chiarisce che, in caso di ingressi successivi al primo, non sarà più necessario procedere alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione.

pdfCircolare del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2015