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Rilascio del visto di ingresso al familiare non comunitario del cittadino italiano

Con l’ordinanza del 24 ottobre 2014, il Tribunale di Torino ha ordinato il rilascio del visto di ingresso di tipo Schengen di breve durata al figlio maggiore di 21 anni a carico del cittadino italiano. Ciò in ossequio alle disposizioni contenute nella L. 129/11 che avevano abolito l’obbligo di visto nazionale per motivi familiari per il rilascio della carta di soggiorno al familiare non comunitario del cittadino UE. In particolare, come rileva il Giudice nel provvedimento, la stessa Amministrazione, con il messaggio del Ministero Affari Esteri del 6 agosto 2013, ha stabilito che le Autorità Consolari sono tenute non più al rilascio dei visti nazionali per ricongiungimento ma di visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.

pdfOrdinanza Tribunale TO