Lo ha stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con la sentenza n. 785/2013, affermando che che, nel caso di lavoro subordinato, è il datore di lavoro il soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali mentre il lavoratore ha soltanto un potere di verifica e di sollecitazione dell’avvenuto versamento ma non può essere considerato direttamente responsabile dell’omissione. Non è dunque corretto, prosegue il Tribunale, privare il lavoratore straniero del titolo di soggiorno per inadempimenti che dipendono dalla condotta di terzi. Per tale motivo il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno. Occorre, però precisare che, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva provveduto al versamento dei contributi richiesti in epoca succcessiva all’adozione del provvedimento di diniego ma, comunque, prima della notifica dello stesso al richiedente.