Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 13 ottobre 2013 ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un cittadino congolese titolare dello status di rifugiato e regolarmente residente contro l’impresa di trasporti pubblici urbani (GTT s.p.a.) a causa dell’esclusione disposta da quest’ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea. L’azienda aveva giustificato l’esclusione in attuazione dell’art. 10 del regolamento allegato A del Regio Decreto n. 148/1931 il quale prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio in prova del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e la cui applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto urbano e locale in forza di quanto previsto dalla legge n. 628/1952. Il giudice del lavoro di Torino però non ha condiviso la tesi dell’azienda affermando che la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con l’art. 2 del D.Lgs. n. 286/98 e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell’ambito dell’accesso al lavoro per effetto dell’adesione e ratifica del nostro Paese alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.