Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1056 del 13 giugno 2013, ha stabilito che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato anche a coloro che sono titolari di un contratto di soggiorno a tempo determinato, purché sia stata raggiunta la soglia di reddito prevista a tal fine dal legislatore. L’art. 9 D. Lgs. 286/98, infatti, non si sofferma sulla tipologia del contratto di lavoro ma solo sull’entità del reddito da lavoro percepito dal richiedente. Ciò in quanto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato non a seguito di una valutazione sulla stabilità del reddito data dalla titolarità di un contratto a tempo indeterminato (valutazione del tutto aleatoria) ma a colui che abbia dimostrato, per un periodo di tempo significativo, di essere in grado di condurre sul territorio dello Stato una vita dignitosa grazie a proventi legali e di essere, pertanto, sufficientemente inserito nel tessuto sociale del Paese.