Con il messaggio n. 13983 del 4 settembre 2013, l’INPS si adegua alle pronunce della Corte Costituzionale, più volte intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno (ovvero del Permesso di soggiorno CE di lungo periodo) la concessione ai cittadini stranieri non comunitari legalmente soggiornanti di alcune tipologie di prestazioni assistenziali quali l'indennità di accompagnamento (sentenze Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze Corte Costituzionale n. 11/2009 e n. 40/2013), all'assegno mensile di invalidità (sentenza Corte Costituzionale n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza Corte Costituzionale n. 329/2011). Pertanto l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU Immigrazione”.