Nel Decreto Legge contenente “Disposizioni Urgenti per il rilancio dell’economia” del 21 giugno 2013, n. 69 sono state introdotte due importanti novità relative al procedimento di acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno da parte del cittadino straniero nato in Italia ai sensi dell’art. 4, co. 2 L. 91/1992.
All’art. 33 del D.L. si stabilisce al primo comma che al richiedente non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di elezione della cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.