La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 14500 del 2013, ha ribadito che l’art. 35, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dispone che ai cittadini stranieri presenti sul Territorio Nazionale, ancorché non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che si trovi nel Territorio Nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio. Tuttavia tale garanzia deve comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Per tali debbono intendersi, spiega la Corte di Cassazione nella sentenza, anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, anche in relazione all’indisponibilità di quegli stessi farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso.