Con la sentenza del 6 giugno 2013 nella causa C- 648/11, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sull'interpretazione dell'art. 6 del Regolamento cd "Dublino II" in merito allo Stato competente all'esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande di asilo in più Stati membri.
La Corte ha concluso che, in tali casi, competente all'esame della domanda di asilo è lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi depositato l'ultima istanza di protezione internazionale e che non potrà essere disposto il trasferimento del minore richiedente asilo nel Paese ove abbia precedentemente presentato un'analoga istanza. I minori non accompagnati richiedenti asilo costituiscono, infatti, una categoria di persone particolarmente vulnerabili per cui la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario, anche in ragione della protezione dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione europea, tra i quali, in particolare la garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse del minore sia considerato preminente.