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Mantenimento del diritto al soggiorno del coniuge non comunitario del cittadino italiano

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12745 del 23 maggio 2013, ha affermato che la disciplina prevista per i cittadini comunitari ed i loro familiari non appartenenti all’Unione Europea e contenuta nel D.Lgs. 30 del 2007 deve applicarsi anche ai familiari dei cittadini italiani, non solo a coloro che invocano il diritto all’unità familiare come conseguenza del diritto di circolazione nell’Unione Europea ma anche a coloro che siano stanziali nel loro Stato di cittadinanza. L’applicazione di tale disciplina, ribadisce la Suprema Corte, prescinde dalla regolarità dell’ingresso del familiare, ciò in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. Nel caso di cessazione della convivenza dunque, nei confronti del coniuge non comunitario non deve trovare applicazione l’art. 19 del T.U. Immigrazione con conseguente rifiuto del permesso di soggiorno bensì l’art. 12, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 30 del 2007. In base a tale disposizione, l’ex- coniuge del cittadino italiano conserva il diritto al soggiorno essendo il matrimonio durato più di tre anni e non essendo provato che lo stesso sia stato celebrato all’unico scopo di ottenere il permesso di soggiorno.

pdfSentenza Cassazione 23 maggio 2013