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La dichiarazione di valore

I procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli di studio esteri richiedono il rispetto di alcune formalità sotto il profilo della documentazione che occorre presentare alle amministrazioni competenti.

Occorre evidenziare che, nell’inoltrare l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero, è necessario presentare, tra l’altro, la copia autentica del titolo di studio, il permesso di soggiorno e la dichiarazione di valore. Quest’ultima è un documento ufficiale avente natura esclusivamente informativa in cui sono indicati l’istituzione erogante il titolo di studio e la sua ufficialità, i requisiti di accesso, la durata del corso, il voto ottenuto e la validità del titolo.

La dichiarazione di valore è redatta in lingua italiana e viene rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero competenti per zona[1] personalmente al richiedente, con la sola eccezione dei titolari di protezione internazionale, i quali, in considerazione della loro condizione, possono avvalersi della cooperazione del Ministero degli Affari Esteri per l’ottenimento della dichiarazione di valore[2].

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, le disposizioni normative in materia di dichiarazione di valore, disciplinate dal regio decreto n. 1269 del 1938, devono ritenersi attualmente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 148 del 2002, la quale, avendo fortemente valorizzato il ruolo delle università in sede di riconoscimento dei cicli e dei titoli di studio stranieri, ha determinato il superamento del sistema fondato sulla dichiarazione di valore, attribuendo all’amministrazione il potere-dovere di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.

Per tali ragioni, come rilevato dalla giurisprudenza[3], l'omessa allegazione della dichiarazione di valore all'istanza di parte non costituisce un elemento ostativo allo svolgimento da parte dell'Ateneo di autonome valutazioni finalizzate al riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti presso le istituzioni statali straniere.

A questo proposito, si evidenzia che il riconoscimento dei titoli di studio esteri non dovrebbe basarsi solamente sulla corrispondenza effettiva tra aspetti estrinseci quali le competenze e le abilità professionali attestate dal titolo. L’amministrazione, nel decidere circa la corrispondenza tra i titoli di studio, dovrebbe verificare la congruità tra i contenuti formativi, privilegiando una valutazione sostanziale, la quale richiede l'impiego di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili, inclusa la corrispondenza diretta, la quale dovrebbe, tuttavia, essere considerata nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, alla dichiarazione di valore non può, quindi, essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

Una giurisprudenza isolata[4] ritiene, al contrario, che l’obbligo per le università di acquisire la dichiarazione di valore sia ancora formalmente esistente nel nostro ordinamento, non essendo intervenuta in materia alcuna abrogazione normativa.

Tale giurisprudenza evidenzia come la dichiarazione di valore non comporti antinomie e duplicazioni sistematiche rispetto al potere discrezionale di riconoscimento attribuito alle università per effetto della legge n. 148 del 2002.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha precisato che l'attività valutativa svolta dalle università ai sensi della legge n. 148 del 2002 concerne il dato "sostanziale" relativo alla completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all'estero rispetto agli omologhi parametri nazionali; al contrario, le valutazioni trasfuse nella dichiarazione di valore attengono al dato "formale ed estrinseco" relativo all'esattezza, genuinità, veridicità ed affidabilità degli studi in concreto svolti dal richiedente perseguendo finalità di interesse generale che più adeguatamente possono essere svolte dalle sedi diplomatiche presso i Paesi in cui i titoli oggetto di esame sono stati conseguiti.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] Per competenza per zona, si intende che la competenza al rilascio della dichiarazione di valore spetta alla rappresentanza diplomatica più vicina alla città in cui ha sede l’istituzione che ha rilasciato il titolo di studio straniero.

[2] In questa ipotesi, il Ministero degli Affari Esteri trasmette all’autorità consolare italiana competente, tramite corriere diplomatico, la documentazione originale presentata dal richiedente e, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, riceverà la conseguente dichiarazione di valore.

[3] Ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4613 e Consiglio di Stato , sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932.

[4] Consiglio di Stato sez. VI, 16 febbraio 2011, n.969.