La legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha stabilito la proroga della validità dei permessi di soggiorno scaduti o in scadenza fino al 31 agosto 2020. La disposizione non esclude dalla proroga alcun tipo di permesso, pertanto, viene estesa la validità anche dei permessi temporanei o non rinnovabili. Sono prorogati fino al 31 agosto anche i termini per il soggiorno in Italia di coloro che avevano fatto ingresso per tre mesi muniti del permesso di soggiorno rilasciato da altro paese dell'Unione Europea. La stessa disposizione dispone che sono anche prorogati, sempre fino al 31 agosto, i termini per tutte le conversioni. Infine, i permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.
Con il decreto n. 23 dell'8 aprile 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi è ulteriormente prorogata, a causa dell'emergenza sanitaria, al 15 maggio 2020. La Circolare del Ministero dell'Interno già emanata il 24 marzo 2020 specifica che la sospensione riguarda tutte le attività svolte dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione e quindi: il rilascio del nulla osta per motivi di lavoro stagionale, per casi particolari (artt. 27 e ss del T.U.Immigrazione) e per ricongiungimento familiare nonché le procedure di conversione (da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro non stagionale). Sono sospese, inoltre, le attività di formazione civica, le verifiche di adempimento dell’accordo di integrazione e lo svolgimento del test di italiano ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per quanto riguarda le procedure relative alla concessione ed al riconoscimento della cittadinanza italiana si segnala che sono sospesi i termini relativi alle domande di cittadinanza italiana per residenza, per matrimonio, quelli previsti per la dichiarazione di elezione di cui all’art. 4, co. 2 L. 91/92 e quelli concessi per la prestazione del giuramento.
Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 contenente misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. Gli interessati potranno, dunque, effettuare la richiesta di rinnovo dopo tale data, salvo ulteriori proroghe. Per coloro che, invece, sono in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito di domanda presentata prima dell’emergenza, si segnala che lo stesso decreto legge ha disposto la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi per il periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Con la Circolare n. 3511 del 23 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha, inoltre, specificato che si intendono prorogati fino al 15 giugno anche i nulla osta già rilasciati e per i quali l’interessato era in attesa di presentare la richiesta di rilascio del visto di ingresso nonchè si intende prorogata fino alla stessa data la validità dei documenti rilasciati dai paesi di origine da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di richiesta della cittadinanza italiana.
Con la Circolare del 20 dicembre 2019, emessa congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono fornite spiegazioni sulla procedura relativa al rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Le norme riguardano l'ingresso, e il soggiorno in Italia e la mobilità per un periodo superiore a tre mesi, da parte di lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote previste dal T.U. Immigrazione.
Con la sentenza n. 688 dell’8 novembre 2019, il Tribunale Amministrativo delle Marche ha stabilito che, ai fini della conversione del permesso di soggioro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro con contratto a tempo indeterminato, è sufficiente che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa stagionale per almeno tre mensilità, anche se il permesso di soggiorno era stato rilasciato per un periodo più lungo. In particolare con riferimento al settore agricolo dove il calcolo della prestazione lavorativa avviene “a giornate”, il lavoratore dovrà dimostrare di aver lavorato per almento 13 giornate al mese per un totale di 39 giornate lavorate nel trimestre.
Con la Circolare del 24 luglio 2019 il Ministero della Salute fornisce importanti indicazioni in tema di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a seconda delle varie tipologie di permesso di soggiorno. In particolare viene ribadita l’iscrizione obbligatoria per le categorie di permessi di soggiorno temporanei introdotti dalla L. 132/2018. Per i perrmessi di soggiorno validi solo per il territorio nazionale (cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis; calamità naturale), si segnala che non dovrà essere rilasciata la TEAM ma solo la Tessera Sanitaria. I titolari di permesso per motivi umanitari mantengono l’assistenza sanitaria a titolo obbligatorio fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Nella circolare si rammenta infine che, in caso di mancanza di residenza, l’iscrizione avviene nel luogo di effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno.
Il Ministero dell’Interno ha recentemente diramato una Circolare che conferma l’obbligo di apporre la marca da bollo di euro 16,00 per tutte le istanze dirette all’Amministrazione, ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa asilo e quelle per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui ricevuta costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6249/2019 del 25 luglio 2019 ha confermato il principio in base al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che abbia prodotto un reddito inferiore alla soglia prevista (pari al reddito minimo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spese sanitaria cioè euro 8.263,31).
Il rilascio del permesso per attesa occupazione ha, infatti, la finalità di sopperire a temporanee o parziali carenze di reddito e può essere rilasciato anche al lavoratore autonomo in difficoltà ma che abbia, comunque, dimostrato di avere la capacità di svolgere una attività produttiva.
Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 10 luglio 2019, ha affermato che l’iscrizione anagrafica non costituisce presupposto necessario ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 34, co. 1 D.Lgs. 286/98 stabilisce, infatti, per alcune tipologie di permesso di soggiorno (tra cui quelli per lavoro, per motivi familiari, per protezione internazionale ed attesa asilo) l’obbligatorietà dell’iscrizione nel territorio di residenza o, in mancanza, in quello di effettiva dimora. Il presupposto per l’iscrizione al SSN è, dunque, costituito dal rilascio del permesso di soggiorno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15750/2019 emessa a sezioni unite in data 9 maggio 2019, ha affermato che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore straniero ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98, il diniego non può derivare automaticamente dalla sussistenza di una condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso o al soggiorno in Italia. La presenza di un condanna, afferma la Suprema Corte, costituisce un impedimento solo se indice di concreta e attuale pericolosità sociale e deve essere bilanciata con altre circostanze quali la pregnanza e l’effettività del legame familiare ed affettivo con il minore e l’interesse superiore di quest’ultimo.