#3| Approfondimento sull'emergenza sanitaria in corso COVID-19 e le conseguenze sui permessi di soggiorno e procedure amministrative.
Con la Circolare del 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno fornisce nuove importanti indicazioni operative sulla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34 del 2020. In particolare, oltre alle indicazioni in tema di prova della presenza in Italia, di reddito del datore di lavoro e di interruzione del rapporto di lavoro, si stabilisce la possibilità di procedere alla conclusione del procedimento di emersione in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa. La Circolare, inoltre, riapre la possibilità di invio delle domande per quei datori di lavoro che avevano provveduto al pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro ma non avevano poi effettuato l’invio telematico. Queste istanze potranno essere inviate, sempre in modalità telematica, a partire dalle ore 9.00 del 25 novembre 2020 fino alle 20.00 del 31 dicembre 2020.
Circolare indicazioni operative 17.11.2020
Il 13 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri contenente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020. Il provvedimento prevede le seguenti quote di ingresso: a) 12.850 lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Nell'ambito di questa quota sono riservati 6.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Le quote rimanenti sono ripartite tra ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela e ingressi di cittadini non comunitari per lavoro autonomo, nonché tra conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo (per es. studio, formazione, lavoro stagionale) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 ottobre; b)18.000 lavoratori per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero cittadini per i cittadini dei Paesi elencati precedentemente. Le istanze potranno essere inviate a partire dalle ore 9 del 27 ottobre.
Circolare Interministreriale Decreto Flussi 2020
Il Ministero dell’Interno ed Ministero del Lavoro hanno emesso, in data 24 luglio 2020, una nuova circolare in tema di regolarizzazione dei lavoratori stranieri. In particolare, l’Amministrazione fornisce indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche di avvio del rapporto di lavoro a seguito dell’inoltro della domanda telematica di emersione. Vengono, inoltre, forniti alcuni chiarimenti in tema di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine della procedura, di datore di lavoro plurimo nel caso di assunzione per lavoro domestico o assistenza alla persona e di lavoratore già impiegato regolarmente con un contratto in corso.
Con la Circolare del 19 giugno 2020, il Ministero dell’Interno fornisce importanti indicazioni per il caso in cui, a fruire della procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 103 D.L. Rilancio, sia un richiedente asilo. In particolare l’Amministrazione chiarisce come la domanda di protezione internazionale non sia ostativa alla procedura di emersione prevista dal comma 1 dell’art. 103m nell’ambito della quale, pertanto, non si dovrà rinunciare alla richiesta di asilo. Nella Circolare è specificato che il richiedente avrà la possibilità di chiedere una copia conforme del passaporto depositato presso la Questura. Mentre per quanto riguarda la procedura di rilascio del permesso temporaneo ai sensi dall’art. 103 co. 2 la stessa non sarebbe ammessa per i richiedenti asilo, stante la loro condizione di regolarità sul territorio nazionale fino al termine della procedura.
Con il decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020, è stato prorogato al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo previsti dall’art. 103 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Il Ministero dell'Interno ha emanato due importanti circolari relative alla procedura di regolarizzazione dei lavoratori prevista dall'art. 103 del D.L. cd. "Rilancio". In particolare la Circolare del 30 maggio 2020 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione affronta le tematiche relative ai soggetti coinvolti, al pagamento del contributo ed alle modalità di presentazione della domanda. Invece, nella Circolare n. 400/C/2020 del 30 maggio 2020 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza si conferma, tra l'altro, la sospensione delle procedure di espulsione e di allontanamento per coloro che abbiano presentato la domanda di regolarizzione o di permesso di soggiorno temporaneo.
Con il decreto del 27 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari nonchè delle domande di permesso di soggiorno temporaneo, procedure previste dall’art. 103 D.L. del 19 maggio 2020.
In particolare, si indicano le modalità relative all’inoltro telematico delle istanza di emersione, al suo contenuto ed al pagamento del contributo forfettario. Vengono, inoltre, stabiliti i limiti reddituali del datore di lavoro necessari per l’avvio della procedura. Si indicano, inoltre, le modalità di presentazione della domanda di permesso temporaneo e si elenca la documentazione utile a dare la dimostrazione dello svolgimento dell’attività pregressa. Al Decreto è allegato l'elenco delle attività connesse al settore agricolo ed all'allevamento.
Il Decreto Legge cd. “Rilancio” del 19 maggio 2020 prevede all’art. 103 una procedura di emersione dei rapporti di lavoro nei settori del lavoro domestico, della assistenza delle persone non autosufficienti, dell’agricoltura, allevamento ed attività connesse. I datori di lavoro potranno presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con un cittadino non comunitario o per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso. Il lavoratore straniero dovrà dimostrare di essere giunto in Italia prima dell’8 marzo 2020 ed, al termine della procedura, otterrà un permesso di soggiorno per lavoro. La norma prevede, anche, la possibilità per i cittadini stranieri che abbiano un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2020, non rinnovato, e che abbiano già svolto attività lavorativa nei settori indicati, di ottenere un permesso temporaneo di sei mesi per la ricerca un lavoro sempre negli ambiti suddetti. Se alla scadenza, lo straniero avrà un contratto o dimostrerà di aver svolto regolarmente attività lavorativa, otterrà un permesso di soggiorno per lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio e le modalità di presentazione delle domande ed i dettagli delle procedure saranno contenute in un decreto di prossima pubblicazione.
Mediato 7 - Terzo video di Approfondimento sull'emergenza sanitaria in corso COVID-19 e le conseguenze sui permessi di soggiorno e procedure amministrative.