Obiettivo: favorire l’inclusione socio–lavorativa dei cittadini di paesi terzi con un approccio che riesca il più possibile ad affrontare i bisogni specifici dei target che presentano maggiore svantaggio.
Attività: rafforzare le politiche e i servizi strutturali per il lavoro. I Centri per l’Impiego verranno potenziati per favorire l’accesso a servizi individualizzati pensati per un target sempre più differenziato di utenza; migliorare l’implementazione delle misure di politica attiva del lavoro a favore dei beneficiari e dei territori; proporre percorsi di profilazione innovativi delle conoscenze, competenze e abilità possedute e servizi di orientamento al lavoro, che comprendono anche laboratori di prova mestieri, per arricchire il bagaglio di competenze e opportunità di ogni persona al fine di favorire un migliore inserimento lavorativo; coinvolgere le imprese del territorio attraverso un’attività di sensibilizzazione, ma anche di vero e proprio scouting della domanda, al fine di favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro per persone che hanno minore accesso a reti sociali per trovare opportunità di lavoro.
Periodo: Luglio 2018 – Dicembre 2020 (prorogato a Dicembre 2021)
Fonte di finanziamento: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Ministero del Lavoro
Capofila: Regione Piemonte
Per approfondire: www.piemonteimmigrazione.it/prima
La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che viene però rilasciato con la dicitura “casi speciali” a tutela del diritto alla riservatezza del titolare. Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.
Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.
Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):
La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.
In particolare, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l’inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al “genere” e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d’origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti.
In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.
La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande.
L’audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida.
L’intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale.
L’intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l’esame. L’ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all’esito, invierà una relazione alla Commissione contenente il proprio parere. Ricevuta la relazione, la Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.
Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l’andamento del programma e, all’esito, la Commissione assume la decisione.
La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.
Tuttavia, nel caso in cui l’incolumità della vittima non sia a rischio, l’accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.
In data 20 agosto 2018 è stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di volontari in Servizio Civile Universale (SCU). Il programma è rivolto a giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare volontari/e di Servizio Civile partecipando a progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il 2019 in Italia e all’estero. La quota complessiva è di 53.363 posti di cui 28.967 previsti dal bando nazionale e 24.396 dai diversi bandi regionali. Possono accedere al programma tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, inclusi richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria.
Inoltre, per i soli progetti realizzati in Italia, il bando riserva 190 posti a giovani stranieri titolari di protezione internazionale o umanitaria. Il termine di invio della domanda è fissato al 28 settembre 2018. Tutte le informazioni sono presenti sul sito http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.