Minori MSNA

Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso due percorsi: quello come MSNA non richiedente asilo oppure quello conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale.
Al MSNA non richiedente asilo verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età. Inoltre, in base alla Circolare del Ministero dell’Interno del 24.3.2017, va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l’esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico).

Il MSNA ha invece diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari qualora:

  1. sia sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, a condizione che sussista il requisito della convivenza;
  2. sia formalmente affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante;
  3. sia affidato “di fatto” a parente entro il quarto grado.

Su indicazione del Ministero dell’Interno, nel caso in cui venga adottato un provvedimento formale di affidamento o di tutela da parte dell’Autorità giudiziaria, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento sostitutivo del permesso per minore età.

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L’accertamento socio–sanitario dell’età ha lo scopo di stabilire l’età cronologica del minore (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame), attraverso la rilevazione dell’età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell’esame). Poiché ciascun individuo matura con il proprio ritmo persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l’età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione ma solo in termini probabilistici, con una variabilità biologica pari a ± 2 anni, indipendentemente dal metodo impiegato.
L’accertamento deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (quindi non sono validi accertamenti fondati su un unico metodo) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona.
In base al DPCM 234/2016 (“Regolamento recante definizione del meccanismo per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta”), applicabile per analogia a tutti i MSNA anche non vittime di tratta, l’accertamento, deve essere condotto da un’équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice, attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica ed una valutazione psicologica o neuropsichiatrica. Nella valutazione si deve tenere conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato, applicando un metodo alla volta a partire da quello meno invasivo e omettendo di applicare gli altri se dai precedenti sia già stato possibile stabilire la minore età dell’interessato. Il margine di errore, che va obbligatoriamente indicato perché il referto possa essere ritenuto valido, deve tenere conto della variabilità biologica di cui sopra e comporta l’indicazione di valori ricompresi tra minimo e massimo dell’età attribuibile. Qualora anche dopo l’accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge (ad esempio, se sul referto viene indicata un’età anagrafica pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni, l’interessato andrà considerato minorenne).

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Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza previste nel suo interesse, occorre che prima sia indentificato come tale.
Le autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali ed alla presenza del tutore, accertano l’identità del minore e ne determinano l’età in via principale attraverso documenti utili all’identificazione (passaporto, carta di identità, anche non in corso di validità, certificato di nascita o altro documento di riconoscimento purché munito di fotografia, salvo ragionevoli dubbi sulla loro autenticità); se però questi non sono disponibili e se sussistono dubbi fondati sull’età dichiarata, allora si procede all’accertamento socio-sanitario dell’età. La competenza a disporre l’accertamento socio-sanitario dell’età appartiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell’età, che viene notificato all’interessato ed al tutore e può essere impugnato entro 10 giorni alla Corte d’Appello. Per tutta la durata della procedura di attribuzione dell’età, compresa la fase dell’impugnazione, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso fino alla decisione e, finché questa non interviene, l’interessato è considerato minore, anche ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età o della richiesta di protezione internazionale, oltre che per le misure di accoglienza.

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È un provvedimento di rimpatrio disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora  il ricongiungimento del minore con i familiari nel proprio Paese d’origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse e sia accertato che il minore vi si troverebbe in condizioni migliori.
Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, sono svolte indagini familiari per ricostruire la rete parentale del minore ed accertamenti sulla sua situazione in Italia, anche attraverso specifiche relazioni ad opera del servizio sociale.
Nel corso della procedura il minore ed il suo tutore sono sentiti personalmente.

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I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Il provvedimento espulsivo può essere adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i Minorenni deve decidere tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.

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Con l’entrata in vigore della L. 47/2017 (c.d. Legge “Zampa”) è stato sancito esplicitamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il divieto opera sempre e comunque, a prescindere dalle ragioni dell’ingresso in Italia del minore, quindi indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un richiedente asilo.

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Nel caso in cui venga rilevata la presenza in Italia di un MSNA, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza che siano venuti a contatto con lui ne danno immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. La comunicazione va trasmessa anche alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro, a fini di censimento e monitoraggio. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato e possono essere impugnati alla Corte d’Appello.
Il ruolo del tutore può essere affidato al Sindaco o all’Assessore alle Politiche Sociali o un privatocittadino. La L.47/2017 ha istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di MSNA (di regola massimo tre minori per tutore).

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Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.
Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell’affidamento da parte dell’autorità giudiziaria.

Recentemente, con ordinanza n. 9199/19 depositata il 3.4.2019, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale.

I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.

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In Italia chiunque intenda iscriversi al SSN deve possedere il codice fiscale.
Se il minore possiede il codice fiscale l’iscrizione viene effettuata immediatamente.
Se il minore non possiede il codice fiscale può essere iscritto con il codice STP (straniero temporaneamente presente) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto).
In Piemonte esiste la circolare regionale del 28/5/2015 prot. 10717 che stabilisce che per il minore irregolarmente presente si può richiedere il codice fiscale direttamente all’A.S.L.

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Il minore straniero non accompagnato deve essere iscritto al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il ritrovamento nel territorio nazionale.

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