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Che cos’è lo sfratto?

Lo sfratto è l’atto con il quale, nell'ambito di un rapporto di locazione, il locatore richiede al conduttore la riconsegna dell’immobile di sua proprietà. La procedura si svolge avanti al Tribunale.  Lo sfratto è esecutivo nel momento in cui il Giudice, dopo aver verificato le condizioni, lo convalida emettendo apposita ordinanza.

Nella prima fase il proprietario può provvedere ad inviare direttamente un sollecito di pagamento con raccomandata a/r dando un termine per il pagamento dei canoni scaduti. Se la morosità permane il proprietario si può rivolgere al Giudice del Tribunale, tramite un legale, per avviare la pratica di sfratto.

La legge prevede n. 3 tipologie di sfratto:

  • sfratto per morosità: in caso di mancato pagamento di 1 o più mensilità del canone di locazione o di spese accessorie la cui somma è pari a 2 o più mensilità da parte del conduttore.
  • Sfratto per finita locazione: quando il conduttore, alla scadenza del contratto, non rilascia l'immobile al locatore.
  • Licenza per finita locazione: il proprietario può agire prima della scadenza del contratto per assicurarsi che il conduttore lasci l’appartamento al termine della locazione.

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