Il conduttore può evitare il rinnovo automatico comunicando disdetta al proprietario entro 6 mesi dalla scadenza con lettera raccomandata.
Al contrario il proprietario dell’immobile, esclusivamente per la prima scadenza (cioè dopo i primi quattro anni) non può liberamente impedire il rinnovo del contratto, ma è vincolato da alcune condizioni. Il locatore (proprietario) può disdire il contratto al termine della prima scadenza soltanto in presenza dei seguenti motivi:
- vuole vendere l’immobile a terzi e non possiede altri immobili a uso abitativo oltre a quello in cui abita. L’inquilino ha il diritto di prelazione;
- vuole destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale suo o di un parente entro il 2° grado;
- vuole destinare l’immobile all’esercizio di attività con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto. In questo caso, però, deve offrire all’inquilino un altro immobile;
- l’immobile si trova in un edificio danneggiato che si deve demolire, ricostruire o ristrutturare integralmente;
- l’inquilino dispone di un alloggio nello stesso comune o non occupa in maniera continuativa la casa che ha affittato;
Per le scadenze successive alla prima, il proprietario è libero di disdire il contratto liberamente per qualsiasi motivo senza alcun vincolo di motivazione.