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Come si converte il permesso di soggiorno da studio a lavoro?

Il comma 2 dell’art. 3 del d.l. 20/2023 modifica l’art. 6, comma 1, del TU immigrazione prevedendo che il permesso per studio sia sempre convertibile in permesso per lavoro “al di fuori delle quote” previa stipula, prima della scadenza, del contratto di soggiorno. In qualsiasi momento dell’anno dunque un ex studente che abbia completato il proprio corso di studi e sia in possesso di un permesso in corso di validità può chiedere la conversione del proprio permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. 

Per le ipotesi di conversione resta inalterata la procedura del parere della ITL sulla capacità economica del datore di lavoro e la richiesta di conversione al SUI territorialmente competente. La richiesta si presenta ancora online, ma in qualunque momento dell’anno e senza limitazioni numeriche.