L'Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggioe inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2023, il Ministero del lavoro ha elencato i soggetti che possono rientrare nella categoria d) sopra indicata, ma tale elencazione non deve considerarsi esaustiva: vengono spesso segnalati casi di persone non prese in carico dai servizi sociali, pur essendo in condizioni di oggettivo svantaggio, che perdono pertanto la possibilità di accedere alla prestazione.
Quanto ai requisiti di cittadinanza, la prestazione spetta:
- ai cittadini italiani o comunitari;
- ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- ai familiari extra-UE di cittadini comunitari;
- ai titolari di protezione internazionale e apolidi.
È richiesta inoltre la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (sulla legittimità di tale requisito potranno però essere rilevanti le decisioni delle Alte corti relative all’analogo requisito previsto per il Reddito di cittadinanza, sebbene qui dimezzato).
L’esclusione dei cittadini stranieri titolari di tutti gli altri permessi di soggiorno nonché per assenza del requisito di lungo residenza, specialmente nel caso di soggetti in carico ai servizi sociali o con permessi per vittime di violenza o di tratta, pare in contrasto con il principio di ragionevolezza: la questione potrà essere sottoposta alle autorità giudiziarie.
Quanto ai requisiti economici, il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore a € 9.360 e un reddito familiare inferiore a € 6.000 annui (o € 7.560 annui in determinate condizioni di età e disabilità) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.