Il richiedente deve soddisfare una serie di requisiti economici (tra i quali un ISEE familiare inferiore a 9.360 euro e un reddito familiare non superiore a euro 6.000, entrambi aumentati in relazione alle dimensioni della famiglia); la prestazione è compatibile con la NASPI e con lo svolgimento di attività lavorativa, nei limiti di reddito di cui sopra.
Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di particolare gravità elencati dalla norma.
Deve inoltre essere residente in Italia per tutto il tempo in cui percepisce il beneficio e deve essere stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi.
Quanto alla cittadinanza, la prestazione è riconosciuta:
- ai cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea;
- ai familiari di cittadini italiani o dell’Unione;
- ai titolari del permesso di lungo soggiorno;
- titolari di protezione internazionale;
- agli apolidi.
Restano quindi esclusi non solo i titolari di permessi già sopra indicati per l’assegno unico (protezione speciale ecc.) ma anche i titolari di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione). La Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022 ha ritenuto costituzionalmente legittimo il requisito del permesso di lungo periodo.
Sono pendenti molti giudizi davanti a vari Tribunali volti a far dichiarare l’illegittimità del requisito dei 10 anni di residenza che costituisce una discriminazione indiretta in danno degli stranieri.