È l’“anticipazione” dell’assegno unico universale introdotta con decreto legge n.79/2021. Ha trovato applicazione solo per il periodo 1.7.2021 – 28.2.2022 e solo per le persone che non percepivano i “vecchi” assegni familiari (ad es. lavoratori autonomi e i disoccupati).
Molte sedi INPS ritengono che questa prestazione, a differenza dell’assegno universale, non debba essere pagata ai titolari di permesso per famiglia, ma questa interpretazione è errata.
Se qualcuno si trovasse in questa situazione può rivolgersi a patronati e associazioni per agire in giudizio, visto che la prestazione, anche se cessa al 28.2.2022, può sempre essere richiesta entro il limite di 5 anni.