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Lavoro in appalto

L’appalto è il contratto con cui un datore di lavoro (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un altro soggetto (committente appaltante) un’opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo economico.

Può accadere dunque che l’attività lavorativa del dipendente sia svolta in favore di un soggetto terzo (è il caso ad esempio delle cooperative che svolgono servizi di logistica).


La società appaltante è obbligata in solido con l’appaltatore, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali maturati nell’appalto.
L’appalto è legittimo se l’appaltante svolge l’effettiva gestione di un servizio con propri uomini e mezzi.
Capita talvolta che, dietro formali contratti di appalto, si nascondano invece intermediazioni illegittime di manodopera, cioè situazioni in cui, di fatto, il lavoratore opera sotto le direttive dell’appaltante ed è inserito nella sua organizzazione aziendale, pur essendo formalmente assunto da altro soggetto. In tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’appaltante.

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